Referendum Giustizia, i quesiti ammessi e quelli bocciati. Giuliano Amato spiega il perché della non ammissibilità di tre quesiti
La Corte Costituzionale si è espressa in merito ai referendum proposti. Degli otto quesiti esaminati tre sono stati bocciati. Si tratta di quello sull’eutanasia, di quello sulla responsabilità civile dei magistrati e quello sulla legalizzazione della cannabis.
I tre quesiti sono stati ritenuti inammissibili. Se nel primo caso, il quesito è contro i principi costituzionali, il secondo avrebbe chiamato direttamente in causa i magistrati per gli errori giudiziari. Nel terzo caso, invece, non trattava solo la cannabis, ma era “sulle sostanze stupefacenti”. In questo caso, ha detto Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale: “si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali”.
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Sul fine vita, dice Amato: «L’hanno dipinto come un referendum sull’eutanasia, mentre era sull’omicidio del consenziente, e formulato in modo da estendersi a situazioni del tutto diverse da quelle per cui pensiamo possa applicarsi l’eutanasia. Un risultato costituzionalmente inammissibile».
Amato: “La collaborazione con il Parlamento deve trovare delle procedure diverse dal cosiddetto «monito» che inseriamo in alcune nostre sentenze, perché evidentemente questo non basta.”#Conferenza #Cortecostituzionale #Referendum pic.twitter.com/H5CC6172Tz
— Corte Costituzionale (@CorteCost) February 16, 2022
Sulle tre bocciature, conclude il presidente della Corte, Amato: «Non possiamo correggere quesiti mal formulati».
Sono cinque i quesiti referendari ammessi dalla Corte Costituzionale: l’abrogazione delle disposizioni in materia di insindacabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati, l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm, il voto degli avvocati sui magistrati.
“I suddetti quesiti – si spiega nella nota – sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario”.
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