Nuove regole per gli Influencer, la proposta di Agcom

Nuove regole per gli Influencer, la proposta di Agcom

Nuove regole per gli Influencer, la proposta di Agcom di una consultazione pubblica per regolamentare l’attività

Il Consiglio dell’Autorità ha deciso all’unanimità di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto da parte degli influencer delle
disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.

“La crescente rilevanza – scrive l’Agcom – e diffusione dell’attività degli influencer, ma anche “vlogger”, “streamer” o “creator” che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media, ha attirato l’interesse delle istituzioni pubbliche, in considerazione dell’impatto che essi hanno sugli utenti, sui consumatori e sulla società, conducendo all’avvio di iniziative regolamentari in numerosi Paesi europei”.

Per questo motivo si chiede l’avvio di una consultazione pubblica. “Il presupposto – scrive sempre Agcom – è che gli influencer svolgono un’attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale e sono, dunque, chiamati al rispetto delle misure previste dal Testo unico, laddove ricorrano i requisiti evidenziati nel documento sottoposto a consultazione”.

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Inoltre, vista la peculiare natura dei soggetti qualificabili come influencer e dei servizi audiovisivi da questi prestati, l’Autorità ha ritenuto sin da ora opportuno diversificare tra: soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione degli stessi tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media on-demand (ad esempio, i canali YouTube). Per questi soggetti si renderà dunque opportuna l’applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo unico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), e soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, ai quali, di contro, non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta.

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