Covid, obbligo vaccinale per medici, infermieri e farmacisti

Obbligo di vaccinarsi per medici, infermieri e farmacisti entro il 31 dicembre 2021

Medici, infermieri, farmacisti saranno obbligati a vaccinarsi entro il 31 dicembre 2021, come prevede il decreto approvato dal consiglio dei ministri in vigore a partire dal 7 aprile. Chi non accetterà di sottoporsi al vaccino sarà trasferito negli uffici in quanto non potrà stare a contatto con le altre persone. E in alcuni casi, quelli più gravi, si può rischiare la sospensione dallo stipendio.

Nel decreto viene specificato che «la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati».

L’obbiettivo dell’obbligo introdotto dal decreto è «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2».

Inoltre la vaccinazione «non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale».

Come si procede

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto, «ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano».

 

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