Referendum Giustizia, ecco tutte le modalità di voto, anche per chi è all’estero, per i positivi al Covid e per chi e diversamente abile
Il 12 giugno gli italiani sono chiamati alle urne per esprimere il proprio voto in riferimento ai cinque quesiti sul Referendum Giustizia. Ma quali sono le modalità di voto? Chi può votare? Come si ottiene il quorum? Vediamo nel dettaglio tutti gli aspetti.
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Le schede che saranno consegnate sono cinque e ognuna è di un colore diverso, a seconda del quesito proposto:
- referendum n.1 – rosso (pantone rubine red-U);
- referendum n.2 – arancione (pantone 151-U);
- referendum n.3 – giallo (pantone yellow-U);
- referendum n.4 – grigio (pantone 422-U);
- referendum n.5 – verde (pantone green-U).
Quale è il quorum necessario affinché i referendum siano validi?
Per la validità del referendum abrogativo l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi. Per votare basterà apporre una X sul SI (per abrogare) o sul NO (per lasciare la situazione invariata).
Quando si vota?
Si vota domenica 12 giugno solo dalle 7 alle 23.
Chi può votare?
Possono votare tutti gli aventi diritto a partire dal 18mo anno di età.
Quali documenti servono per votare?
È necessario recarsi alle urne con un documento di riconoscimento in corso di validità e la Tessera elettorale.
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
- Carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
- Tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- Tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l’elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità:
- da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità;
- da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento;
- dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.
Come si rinnova la tessera elettorale?
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno.
Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero presentando al Sindaco del proprio comune di residenza un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
I positivi al Covid possono votare?
Sì, possono votare, facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti (con modalità individuate dall’ente medesimo, anche per via telematica), in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:
- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle suddette condizioni sanitarie per COVID-19.
Il voto degli elettori predetti viene raccolto, a cura di appositi seggi speciali, durante le ore in cui è aperta la votazione, assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.
Come si esprime il voto per i diversamente abili?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Sono ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD).
Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.
Si può votare dall’estero?
Gli italiani residenti all’estero, che non hanno optato per il voto in Italia, votano per corrispondenza, esprimendo il loro voto su schede che vengono recapitate al loro indirizzo di residenza all’estero.
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