Viaggi, inizia l’era del Green pass in Italia e in Europa

Ne ha parlato il Premier Mario Draghi

La campagna vaccinale italiana sta andando avanti e la situazione epidemiologica (anche se occhio alle varianti) è in leggero miglioramento.

Questi fattori hanno consentito non solo le ultime riaperture ma anche di prevedere una maggiore libertà di movimento in vista dell’estate.

Nelle ultime ore, nel corso della conferenza stampa di chiusura del G20 del Turismo, il Premier Draghi ha infatti parlato del green pass, sia di quello italiano sia di quello europeo.

Leggi anche: Vaccini: nuovo dietrofront AstraZeneca, anche agli Under 60?

I turisti potranno spostarsi da un Paese all’altro senza quarantena, a patto che siano guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone, queste sono le condizioni che normalmente si richiedono per il green pass”.

La stessa cosa accadrà in Italia, dove grazie a questo particolare sistema sarà possibile muoversi tra le regioni: “Quindi non aspettiamo la seconda metà di giugno per il pass europeo, ma dalla seconda metà di maggio i turisti potranno avere quello italiano”.

Non è un certificato ma l’attestazione che certifica di aver ricevuto ambo le dosi del vaccino: il pass viene rilasciato anche in caso di negatività a un tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti il viaggio o nel caso in cui si abbia avuto e si sia guariti dal Covid. 

Nelle faq del Governo, si legge:

“Le tre certificazioni verdi COVID-19 – si precisa nelle FAQ – hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:

a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l’interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo.

c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.

Lascia un commento

Instagram Feed

error: Il contenuto è protetto