Green Pass, fatta chiarezza sulla procedura di verifica per i locali

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Green Pass, fatta chiarezza sulla procedura di verifica per i locali che non dovranno chiedere la carta di identità, ma sono verificare il possesso del green pass

Dopo giorni di tensioni e polemiche arriva da parte del governo la definitiva procedura per la verifica del green pass da parte dei gestori dei locali. In definitiva i titolari dei locali dovranno verificare che il cliente sia in possesso del green pass, ma non potranno chiedere il documento di identità. Questo tipo di controlli spetta  alle forze dell’ordine.

Una circolare a firma  del capo di gabinetto del Viminale, il prefetto Bruno Frattasi, chiarirà le modalità per l’accesso in tutti i luoghi dove è obbligatoria la certificazione verde. Il contenuto della circolare è stato anticipato dal Corriere della Sera. Si ribadisce quanto scritto nel decreto del 6 agosto, “ovvero che il certificato verde è necessario per bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, sale da concerto, mostre, musei, luoghi della cultura, palestre e piscine coperte, palazzetti, stadi, impianti sportivi, centri termali. All’ingresso di tutti questi luoghi bisognerà consegnare il green pass, ma titolari e gestori non possono e non devono chiedere il documento di identità per verificare che il certificato appartenga effettivamente a chi lo ha esibito”

«Tutte le forze dell’ordine saranno impegnate nel far rispettare il green pass». Il green pass, dotato di Qr code, contiene le generalità del titolare, e sarà compito delle forze dell’ordine, attraverso controlli a campione, accertare che il certificato sia della persona che lo esibisce. Chi viene trovato in un locale pubblico senza green pass rischia la multa da 400 a 1.000 euro. Scrive il Corriere della Sera: “se il green pass è contraffatto o comunque non coincide con il documento di identità si può essere denunciati per falso. Il gestore che fa entrare un cliente senza green pass oltre alla multa, rischia la sanzione amministrativa della chiusura da 1 a 10 giorni «dopo due violazioni commesse in giornate diverse, alla terza violazione”.

Per quanto riguarda scuola e università non essere in possesso del green pass per il personale significa «assenza ingiustificata» e «a decorrere dal quinto giorno di assenza sono sospese la retribuzione e altri compensi o emolumenti. I controlli sono affidati «ai dirigenti scolastici, i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole paritarie e delle università», che in caso di violazione rischiano la sanzione da 400 a 1.000 euro.

Dall’1 settembre è tassativamente richiesta la certificazione verde per salire su aerei, navi, traghetti, treni Intercity e ad alta velocità, per gli autobus a lunga percorrenza che collegano «più di due regioni». Non c’è invece alcun obbligo per il trasporto pubblico urbano, vale a dire autobus, metropolitane e tram. La circolare del Viminale dovrà adesso chiarire se diventerà obbligatorio anche per i treni.

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