Assegno unico, ecco come cambia il pagamento a partire da maggio

Assegno unico, ecco come cambia il pagamento a partire da maggio

Assegno unico, ecco come cambia il pagamento a partire dal mese maggio. individuate due finestre di erogazione

Da questo mese di maggio cambiano le date di pagamento dell’Assegno unico. L’Inps ha fissato due finestre per il pagamento: una va dal 10 al 20 del mese e riguarda le famiglie che rispetto al mese precedente non hanno avuto variazioni dell’assegno. La seconda va tra il 20 e il 30 del mese in presenza quindi di nuovo Isee o comunque nuove condizioni del nucleo che ne beneficia.

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

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L’Assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro euro, a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), figli fino a un anno d’età, figli di età compresa tra 1 e 3 anni per i nuclei familiari con almeno tre figli, madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
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