L’annuncio dopo la decisione del Consiglio di Stato

Si chiude con una vittoria per AGCOM e Netflix International B.V. il contenzioso promosso da Artisti 7607 in materia di equo compenso. Con una sentenza definitiva, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della collecting, confermando integralmente la precedente decisione del TAR Lazio e la delibera dell’Autorità, ritenendo infondate le contestazioni mosse nei confronti della piattaforma di streaming.

AGCOM è stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, mentre Netflix è stata assistita dallo studio Portolano Cavallo, con gli avvocati Ernesto Apa, Filippo Frigerio, Maria Vittoria La Rosa e Micael Montinari.

La decisione conferma la legittimità della delibera adottata da AGCOM e rappresenta un precedente significativo in materia di gestione collettiva dei diritti connessi.

Il contenzioso era nato da due esposti presentati da Artisti 7607 ad AGCOM. La collecting sosteneva che le informazioni fornite da Netflix fossero incomplete e non sufficienti a consentire il calcolo dell’equo compenso da corrispondere e distribuire agli attori titolari dei diritti connessi.

La vicenda si è conclusa con il riconoscimento, prima da parte di AGCOM, poi del TAR Lazio e infine del Consiglio di Stato, della correttezza dell’operato di Netflix. I giudici hanno inoltre confermato quanto già rilevato dall’Autorità, ossia che Artisti 7607 non aveva adempiuto all’obbligo di fornire le informazioni relative alle tariffe e alla propria rappresentatività, escludendo così qualsiasi inadempimento da parte della piattaforma.

Secondo AGCOM, infatti, i dati relativi alla rappresentatività della collecting all’interno del catalogo Netflix sono indispensabili per determinare l’equo compenso. Come si legge nella delibera: «Artisti7607 dovrebbe fornire dati sulla rappresentatività nel senso sopra richiamato, ovverosia riportare per ciascuna opera: (i) l’identificazione dei propri artisti mandanti aventi un ruolo di notevole importanza artistica, distinguendo tra artisti primari e comprimari, attori video e doppiatori; (ii) l’incidenza percentuale di tali artisti sul totale degli aventi diritto dell’opera».