Dpcm: Green Pass obbligatorio è legge, a chi tocca verificarlo? Ecco le norme previste per i lavoratori, le aziende e la pubblica amministrazione
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.
I controlli sono demandati al datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.
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✅ LINEE GUIDA FUNZIONE PUBBLICA – SALUTE PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE. ??@MinisteroSalute @renatobrunetta @robersperanza pic.twitter.com/IjxhrgMQLb— Dipartimento della funzione pubblica (@FunzPub) October 12, 2021
Per quanto riguarda le giornate di assenza ingiustificata, dovute alla mancata presentazione del Green pass, il dpcm dice che “al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”. Inoltre, l’assenza ingiustificata “non concorre alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”.
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Per la verifica del green pass possono essere utilizzati l’App “VerificaC19” oppure i nuovi strumenti previsti dal dpcm. Per la privacy c’è “l’esplicito divieto” di conservare i Qr code delle certificazioni. “In alcun caso” il datore di lavoro può raccogliere i dati dei dipendenti “salvo quelli strettamente necessari” all’applicazione delle sanzioni.
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